ATTIVITÀ LIBERE:
I pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) possono svolgere intrattenimenti musicali a favore della
propria clientela, all’interno del locale, senza la necessità di dotarsi di un ulteriore titolo autorizzatorio, purché
l’attività:
– sia accessoria a quella di somministrazione regolarmente autorizzata;
– sia rivolta ad un numero massimo di 100 avventori tenuto conto delle dimensioni del locale;
– non dia luogo ad alcuna forma di pubblico spettacolo, ballo pertanto:
– senza l’apprestamento di elementi tali da cambiarne la natura, trasformando il bar/ristorante in un locale
di pubblico spettacolo (accoglimento prolungato della clientela; rimozione di tavoli e sedie;
predisposizione di specifiche sale dedicate; collocazione di arredi appositi, come i divanetti;
realizzazione di una platea; allestimenti scenici; installazione di impianti di luce tipici delle discoteche;
consegna della drink card all’ingresso; presenza di un’area per far ballare i clienti; ecc.);
– senza il pagamento di un biglietto di ingresso, anche se occultato (per esempio tramite l’aumento del
prezzo delle consumazioni, in forma fissa o percentuale);
– senza restrizioni all’accesso o forme di filtraggio della clientela, effettuati dal personale all’ingresso;
– senza pubblicità che qualifichi forme di imprenditorialità aggiuntiva o di attrazione autonoma
dell’evento, rispetto alla mera attività di somministrazione, destinata a richiamare un pubblico più ampio
di quello a cui si rivolge normalmente, anche se esercitati in forma saltuaria, ma ricorrente (per esempio
tutti i sabato oppure nei fine settimana).
All’esterno dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande (su suolo pubblico o su area privata
ad uso pubblico concessa in aggiunta alla superficie destinata al consumo), è consentita la diffusione della
musica destinata ad allietare la permanenza degli avventori senza apprestamento di elementi tali da
configurare un pubblico spettacolo e nel rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale.
In ogni caso l’area concessa per l’ampliamento della superficie di somministrazione non può essere utilizzata
per scopi diversi.
ATTIVITÀ SOGGETTE A TITOLO ABILITATIVO
Chiunque intende organizzare eventi e/o trattenimenti, diversi dai casi sopra
descritti, è tenuto a richiedere la prescritta licenza di cui all’art.68 del
TULPS.
Pertanto, nel caso eventi che prevedano:
– diffusione della musica con apparecchiature e/o con l’ausilio di un dj,
– esibizione di gruppi musicali c.d. “musica dal vivo”;
– specifica pubblicità che qualifichi forme di imprenditorialità aggiuntiva o di attrazione autonoma
dell’evento, rispetto alla mera attività di somministrazione, destinata a richiamare un pubblico più
ampio di quello a cui si rivolge normalmente, anche se esercitati in forma saltuaria, ma ricorrente;
il rilascio della licenza è subordinato alla verifica delle condizioni di sicurezza previste dall’art.80 del TULPS
nonché al rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ed alle disposizioni impartite dal
Ministero dell’Interno in ordine allo svolgimento delle manifestazioni in sicurezza.
Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la
licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e s.m.i., presentata allo sportello unico per le attività produttive. Alla Scia deve essere allegata,
pena dichiarazione di improcedibilità, una relazione tecnica asseverata da professionista abilitato, corredata da
tutte le documentazioni richieste idonee ad attestare la sicurezza del locale e la piena assunzione di
responsabilità da parte dell’organizzatore.
L’iter amministrativo finalizzato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi andrà istruito esclusivamente on-line
attraverso il portale telematico “Impresa in un giorno” https://www.impresainungiorno.gov.it/
Attenzione! L’organizzazione di eventi, classificati come attività di pubblico spettacolo, senza il prescritto
titolo abilitativo comporta:
– la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 1.549,00 con la cessazione immediata delle
attività e chiusura del pubblico esercizio per un periodo non superiore a 7 giorni;
– il deferimento all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 80 del TULPS con arresto fino a 6 mesi e
chiusura immediata del locale.